2009 / 01 / 20
TITTTT
KKKK ...
leggi tutto..
2008 / 02 / 29
Ultimo test
...testo....test test test test ...
leggi tutto..
2007 / 10 / 11
Aggiornamento
Aggiornamento sito afip ...
leggi tutto..
ASSOCIAZIONE FILATELISTI ITALIANI PROFESSIONISTI

Statuto


Sede e segreteria operativa
C/o Presidente Carlo Catelani
via Val Grana 8 - 00141 Roma
Tel. 068125661 - 068121878 - Fax 068106816
Email: info@afip.biz

Membro IFSDA (International Federation of Stamp Dealers’ Associations)


Statuto 1 settembre 2001


ART. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA


È costituita la “ASSOCIAZIONE dei FILATELISTI ITALIANI PROFESSIONISTI” (AFIP), già “Federazione Nazionale Commercianti Filatelici Italiani”, libera Associazione regolata dal presente Statuto e dagli art. 36 e segg. C.C.
Essa ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo da un’Assemblea Straordinaria, con le maggioranze di cui il successivo art. 10 lett. B.

ART. 2 – SCOPI


Gli scopi dell’AFIP sono:
- tutelare e difendere la libertà di commercio;
- tutelare e difendere gli Associati nelle questioni fiscali, intervenendo nei modi consentiti dalla legge;
- tutelare e difendere la professionalità del Commercio Filatelico, stilando un Codice di Comportamento che preveda provvedimenti o sanzioni disciplinari a carico di quei Soci che eventualmente contravvengano in tutto o in parte al Codice stesso;
- tutelare il Commercio Filatelico dall’abusivismo e dall’illecita concorrenza;
- promuovere iniziative atte a diffondere la Filatelia nelle occasioni e nelle sedi più idonee;
- promuovere o associarsi ad iniziative aventi lo scopo di incrementare l’attività commerciale degli Associati.
Per il raggiungimento di tali scopi l’AFIP può aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali aventi scopi affini.

ART. 3 – SEDE


L’AFIP ha sede presso il domicilio del suo Presidente.

ART. 4 – SOCI ORDINARI


Possono chiedere di essere ammessi all’AFIP in qualità di Soci Ordinari:
- Commercianti di Francobolli per Collezione muniti dei requisiti legali per l’esercizio del commercio in Italia o all’estero;
- Case d’Asta Filateliche;
- Fabbricanti o grossisti di materiale filatelico ed accessori per il collezionismo;
- Editori di cataloghi, riviste filateliche e pubblicazioni filateliche in genere;
- Commercianti in Francobolli da Collezione residenti all’estero, previa dichiarazione da parte dell’Associazione estera di appartenenza o documentazione legale dell’attività nel paese d’origine;
- Periti filatelici di Tribunali o Camere di Commercio purché muniti di regolare partita IVA e di documentazione fiscale atta a dimostrare l’effettivo svolgimento della professione.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente e redatta su appositi moduli recanti:
- Nome, cognome e luogo di nascita del richiedente (per le persone giuridiche denominazione sociale, copia dell’Atto Consuntivo o Statuto e nominativo del Rappresentante Legale);
- Indirizzo e telefono della sede legale in cui svolge l’attività;
- Estremi del documento attestante i requisiti legali per l’esercizio della Professione;
- Dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto.
La domanda dovrà essere accompagnata dal pagamento di una quota di ammissione pari alla metà della quota associativa stabilita per l’anno in corso e sarà sottoposta dal Presidente al Consiglio Direttivo che delibererà sulla sua accettazione.
All’atto dell’accoglimento della domanda verrà pagata la quota annuale ed al Socio sarà rilasciata la tessera dell’AFIP.
Il suo nome verrà iscritto nel Libro dei Soci.
Il Libro dei Soci, tenuto a cura del Presidente, deve indicare il nome o la ragione sociale (o denominazione) di ciascun Socio, la categoria di appartenenza, le eventuali sanzioni disposte a suo carico e la data di ammissione e di cessazione.

ART. 5 – SOCI ONORARI


I Soci Onorari (con possibilità di partecipare alle Assemblee, ma senza diritto di voto e di elezione alle cariche sociali) vengono nominati dal Presidente per meriti speciali nei confronti dell’AFIP.
Sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

ART. 6 – QUOTE SOCIALI


La quota sociale viene stabilita annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Dovrà essere versata entro 60 giorni dalla deliberazione.
Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del termine, il Socio moroso viene cancellato dal Libro dei Soci e non potrà venire riammesso che su delibera del Consiglio Direttivo.
Fermo restando l’obbligo al versamento delle quote arretrate, egli perde ogni diritto sul fondo comune.
Il Socio decaduto perché moroso, per essere riammesso deve presentare una nuova domanda con le stesse modalità previste per l’ammissione di un nuovo socio, oltre al pagamento della quota arretrata dovuta.


ART. 7 – FONDO COMUNE


È costituito dalle quote sociali e da ogni altra entrata di cui l’AFIP dovesse beneficiare in ragione della sua attività.
Il potere di firma per i prelievi dal fondo comune compete al Presidente ed al Tesoriere con firma disgiunta.

ART. 8 – DIMISSIONI E DECADENZA DEI SOCI


Termina di far parte dell’AFIP: - il Socio moroso (vedi art. 6);
- il Socio, che presenta le proprie dimissioni, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- il Socio Fallito;
- il Socio che, per gravi motivi, venga dichiarato decaduto o espulso dal Comitato Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri.
In ogni caso il socio dimesso o decaduto è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.



ART. 9 – ORGANI SOCIALI


Sono organi dell’AFIP:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo, composto di 9 membri;
- il Collegio dei Revisori, composto di 3 membri ed un supplente;
- il Collegio dei Probiviri, composto di 3 membri ed un supplente.
Ogni mandato dura 3 anni. Alla scadenza tutti gli eletti sono rieleggibili.

ART. 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI


A – Assemblea Ordinaria
Hanno diritto a partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può rappresentare un solo altro socio.
L’Assemblea Ordinaria dei soci approva i bilanci annuali, delibera l’entità della quota sociale su proposta del Consiglio Direttivo, ed elegge con le modalità descritte nella successiva lett. C il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea adotta eventuali sanzioni nei confronti di membri del Collegio dei Probiviri a lei deferiti dal Presidente dell’AFIP.
L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra questione le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, una volta l’anno, entro il 31 dicembre.
L’invito a parteciparvi, recante l’ordine del giorno ed il luogo di convocazione, dovrà essere inviato per raccomandata trenta giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea è valida quando vi siano rappresentati di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci.
Qualora in prima convocazione l’Assemblea non risultasse valida, la seconda viene fissata a 24 ore di distanza.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, in loro assenza dal Consigliere più anziano d’età.
Il verbale è compilato da un Segretario appositamente nominato dall’Assemblea.
Essa decide a maggioranza semplice dei soci presenti e votanti.
Non è obbligatoria la presenza di un Notaio alle Assemblee, essendo sufficiente ai fini della validità delle decisioni assunte che il verbale venga sottoscritto dal Presidente, o da chi lo ha sostituito in Assemblea, e dal Segretario. Il verbale verrà letto nella successiva Assemblea e conservato con il Libro dei Soci.

B– Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria delibera le sanzioni, ivi compresa la decadenza della carica, nei confronti degli appartenenti al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri e le eventuali modifiche allo Statuto dell’associazione; inoltre delibera lo scioglimento dell’associazione e su ogni altra materia che per la sua urgenza debba essere discussa e deliberata prima della convocazione dell’assemblea ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente:
- di sua iniziativa;
- su richiesta di almeno cinque consiglieri;
- su richiesta del Collegio dei Revisori;
- su richiesta di almeno 20 Soci;
- su richiesta del Collegio dei Probiviri in caso di decisioni inerenti il Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Le modalità di convocazione e svolgimento sono le stesse dell’Assemblea Ordinaria.
I partecipanti all’Assemblea deliberano a maggioranza semplice su ogni argomento venga loro sottoposto salvo per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell’AFIP, per i quali è necessaria la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

C– Elezioni
Ciascun Socio può candidarsi per le elezioni del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, presentando la propria candidatura almeno 60 giorni prima delle elezioni.
L’Assemblea Ordinaria elegge ogni 3 anni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, con le seguenti modalità:
- il Presidente uscente indice le elezioni, in concomitanza dell’Assemblea Ordinaria, inviando agli Associati, a mezzo raccomandata, le schede di votazione contenenti i nomi dei candidati alle varie cariche, in ordine alfabetico. La scheda conterrà, in ordine, l’elenco per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri;
- il voto è personale, libero e segreto;
- il voto può essere espresso:
a) di persona presso il seggio elettorale;
b) per corrispondenza, indirizzata alla sede dell’AFIP nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione alla quale saranno allegate una busta anonima atta a garantire il segreto del voto, in cui inserire la scheda di votazione, e una busta esterna che conterrà la precedente e che verrà aperta soltanto dagli scrutatori;
- ogni Socio può votare i candidati della scheda fino al numero massimo di eleggibili, o sostituirli con il nominativo di altri Soci. Egli esprimerà il suo non gradimento per un candidato cancellandone il nominativo sulla scheda;
- l’Assemblea elegge tra i Soci 3 scrutatori, con esclusione dei candidati, eventualmente coadiuvati dal Segretario, che provvedono allo spoglio delle schede ed alla compilazione del verbale con i risultati;
- per il Consiglio DirettiVo risultano eletti i primi 9 soci con il maggior numero di voti;
- per i Collegi dei Revisori e dei Probiviri risulteranno eletti i primi 3 candidati con il maggior numero di voti. Il quarto verrà nominato Supplente e parteciperà ad ogni riunione votando solo in mancanza di uno dei 3 eletti.
Per tutte le cariche sociali, in caso di parità di voti, viene eletto il Socio con maggiore età.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
A questo scopo il Consigliere eletto con maggior numero di voti (il più anziano d’età in caso di parità) convoca e presiede la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà tenersi non oltre 21 giorni dopo le votazioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere ed amministrare l’AFIP, autorizzando le spese necessarie alla realizzazione dei fini dell’Associazione, osservando e facendo osservare scopi e norme dello Statuto.
La gestione finanziaria ha inizio il primo ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
Il Tesoriere predispone ogni anno il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che devono essere presentanti per l’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
Inoltre il Consiglio Direttivo:
- esegue e fa eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- esamina i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- nomina Commissioni di Lavoro su questioni specifiche;
- cura la tenuta del libro dei Verbali e del libro Cassa, delegando i propri membri;
- applica le sanzioni proposte dal Collegio dei Probiviri;
- delibera sull’ammissione dei nuovi soci;
- può nominare un Segretario, scelto anche tra i non Soci, determinandone funzioni ed entità dei rimborsi spese.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo richieda o ne facciano domanda 3 Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione contenente l’Ordine del Giorno va inviata, a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso inviato almeno 5giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità decide il voto del Presidente. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
Di ogni seduta viene redatto un verbale da riportarsi su un apposito libro, firmato dal Presidente e dai partecipanti alla riunione.
Il Consigliere assente per tre volte consecutive senza valida motivazione viene dichiarato decaduto.
Il Consigliere decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito dal primo dei non eletti che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.

ART. 12 – IL PRESIDENTE


Il Presidente ha la rappresentanza legale, a tutti gli effetti, dell’AFIP.
Ne ha la firma legale, che può delegare, per singoli atti, al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.
Presiede la riunione del Consiglio Direttivo che convoca con lettera raccomandata o altro sicuro mezzo ogni volta che lo ritenga opportuno o nei casi previsti dal presente Statuto.
Provvede all’attività degli Organi Collegiali ed alle relazioni con le Autorità ed Enti Nazionali e stranieri.
In caso di urgenza o per l’effettuazione di spese rientranti nella gestione ordinaria può sostituirsi al Consiglio Direttivo che dovrà convocare nei 15 giorni successivi per la ratifica degli atti urgenti e nei 90 giorni successivi per la ratifica per le spese correnti.
Il Presidente convoca l’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o giustificato impedimento o per sua specifica delega e in caso di impedimento continuativo o dimissioni convoca, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente ha facoltà di nominare i Soci Onorari. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Il Presidente ha cura dell’Archivio che rimane presso la sede sociale. Allo scadere del mandato l’Archivio viene trasmesso al nuovo Presidente con regolare verbale in duplice copia.

ART. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI


L’Organo di Revisione è composto di tre membri effettivi ed un supplente, che voterà in caso di assenza di uno dei membri effettivi.
Il più votato viene automaticamente nominato Presidente (in caso di parità il più anziano d’età).
Ha il compito di verificare la contabilità dell’AFIP prendendo visione di ogni documento contabile e ne controlla il Bilancio consuntivo, che deve essergli consegnato almeno trenta giorni prima dell’Assemblea, per stendere la relazione da presentare ai Soci. I Revisori possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dimissionario o decaduto verrà sostituito dal membro supplente che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero collegio. Il revisore supplente verrà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed un supplente.
Viene nominato Presidente il più votato alle elezioni (in caso di parità il più anziano d’età).
Il membro dimissionario o decaduto verrà sostituito dal supplente e resterà in carica sino alla scadenza del mandato all’intero collegio.
Il Probiviro supplente verrà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti.
Il Consiglio dei Probiviri giudica ogni vertenza o questione che coinvolga l’onorabilità e la correttezza dei Soci e tutte le altre che l’Assemblea o il Consiglio Direttivo gli sottopongano.
Possono fare ricorso al Collegio dei Probiviri sia gli Associati, sia qualunque cittadino ritenga di essere stato danneggiato da un Socio, indirizzando richiesta scritta e motivata al Presidente dell’AFIP. Questi, qualora ne ravvisi, a suo giudizio, giustificati motivi, convoca il Collegio dei Probiviri al quale trasmette tutta la documentazione.
Qualora invece il Presidente non ritenga giustificata la richiesta, la sottopone al Consiglio Direttivo, il quale può decidere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, di trasmetterla ugualmente al Collegio dei Probiviri.
Nel caso di affermata violazione di un Socio delle norme di Correttezza Commerciale e Professionale nei confronti di altri soci o di terzi estranei all’associazione il Collegio dei Probiviri può comminare le sanzioni del richiamo, dell’ammonizione, della decadenza dalla carica e dell’espulsione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza e presentate per iscritto, da almeno due dei componenti il Collegio, al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla decisione.
Il Collegio dei Probiviri stabilirà se le motivazioni della sua decisione debbano essere fatte conoscere esclusivamente agli interessati o se possano essere portate a conoscenza degli altri soci dell’AFIP.
Le sue decisioni sono inappellabili e le sanzioni conseguenti verranno trascritte sul Libro dei Soci.
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Direttivo darà esecuzione alle sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo può comminare il provvedimento di espulsione senza preventiva decisione del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo può comminare il provvedimento di espulsione senza preventiva decisione del Collegio dei Probiviri in caso di fatti accertati e di straordinaria gravità.
Il socio così sanzionato potrà ricorrere direttamente al Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo si uniformerà alla decisione del Collegio dei Probiviri.
Qualora la vertenza riguardi il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo, qualunque interessato potrà ricorrere direttamente al Collegio dei Probiviri che, ove ne ravvisi giustificati motivi, potrà convocare l’assemblea straordinaria per l’assunzione di eventuali sanzioni.
Dal giorno della richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria il Socio sarà sospeso da ogni funzione sociale sino alla decisione dell’assemblea straordinaria.
La stessa procedura avrà applicazione per eventuali violazioni dei compiti inerenti alla carica assunta.
Quando la vertenza o l’inosservanza dei doveri inerenti la carica riguardi uno dei membri del Collegio dei Probiviri, il Presidente provvederà, su richiesta di qualunque interessato, ove ne ravvisi gli estremi, a deferire il socio membro del Collegio dei Probiviri all’Assemblea dei Soci per l’adozione di eventuali sanzioni.
Il deferimento potrà avvenire alla successiva Assemblea Ordinaria oppure, se vi sono motivi di urgenza all’Assemblea straordinaria.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO


L’Assemblea straordinaria nel deliberare lo scioglimento dell’Associazione, provvederà a nominare un collegio di tre liquidatori, indicando tra di essi la persona del Presidente che avrà la rappresentanza verso i terzi del collegio dei liquidatori.
Essi provvederanno a risolvere ogni rapporto in corso, estinguere crediti e debiti ed in generale fare quant’atro necessario per chiudere ogni rapporto in essere a nome dell’AFIP.
I liquidatori percepiranno un compenso stabilito dall’Assemblea all’atto della loro nomina.
L’assemblea dovrà altresì decidere la destinazione di eventuali residui attivi.
Al termine della liquidazione i liquidatori provvederanno a redigere il rendiconto che verrà custodito unitamente all’archivio presso il Presidente dei Liquidatori, con il diritto di ciascun socio di trarne copia a sue spese.

(*) per poter visionare tutti i nostri documenti hai bisogno di acrobat reader